Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni subiti da alcuni pazienti che, nel corso di trasfusioni di sangue attuate per scopi terapeutici, sono stati infettati dai virus dell’HIV, dell’epatite B e C.
In un caso riguardante l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per un detenuto e la consorte, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 8 CEDU da parte del Regno Unito per non aver garantito tale diritto ai ricorrenti.
La Corte EDU dichiara manifestamente infondato il ricorso presentato dal padre perché la figlia, affetta da una malattia cerebrale degenerativa (leucodistrofia metacromatica), si era vista rigettare la richiesta di somministrazioni di cellule staminali mesenchimali elaborate secondo la metodica Stamina.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha escluso la violazione degli articoli 2, 8 e 14 CEDU da parte del Regno Unito, nell'ambito di una controversia riguardante il consenso della coppia alla procreazione medicalmente assistita.
La Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato che un professore svedese non può invocare il proprio diritto alla privacy in base all’art. 8 della Convenzione, né il suo diritto alla libertà di espressione e informazione riconosciuto dall’art. 10 della stessa («[…] a “negative” right within the meaning of Article 10 to refuse to make the disputed research material available»), per giustificare il suo rifiuto a consentire l’accesso ai materiali su cui questi svolge ricerca presso l’Università di Gothenburg. La Corte ha stabilito all’unanimità che la condanna del ricercatore per aver impedito l’accesso ai documenti richiesti non implica una violazione dei suoi diritti così come riconosciuti dagli artt. 8 e 10 della Convenzione.
La Corte EDU ha dichiarato, sei voti a uno, che le disposizioni legislative italiane (art. 28, co. 7 della legge sulle adozioni), che tutelano l'anonimato della madre biologica in caso di parto in una struttura pubblica e abbandono del figlio, lasciato in adozione, violano l'art 8 CEDU.
La Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha riconosciuto che la normativa svizzera viola l’art. 8 della CEDU perché non stabilisce linee guida sufficientemente precise e dettagliate in merito a particolari casi di assistenza al suicidio.
La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso di una donna che richiedeva la possibilità di vedersi prescrivere una dose letale di barbiturici. La decisione contraddice il precedente orientamento della seconda sezione che aveva invece accolto il ricorso facendo derivare dalla mancanza di chiarezza delle regole svizzere in merito alla possibilità di ottenere assistenza al suicidio una violazione dell’art. 8 della CEDU.
La Corte EDU ha condannato la Turchia per la mancanza di misure idonee a tutelare i detenuti in attesa di processo gravemente malati.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in un caso riguardante le doglianze di un cittadino svizzero affetto da una grave psicopatia bipolare che, non riuscendo ad ottenere da alcun medico la necessaria prescrizione medica per una dose letale di farmaco (pentobarbitale sodico) alla scopo di porre fine in maniera dignitosa alla propria vita, lamentava l’inerzia dello Stato svizzero nell’adoperarsi per rendere possibile al ricorrente il compimento di un suicidio dignitoso (ric. n. 31322/07), ha respinto all’unanimità il ricorso, ritenendo che la Svizzera non violi l’art. 8 CEDU prevedendo la ricetta medica come condizione per ottenere la sostanza letale: questa previsione costituisce, infatti, una misura legittima volta a salvaguardare il diritto alla vita (art. 2 CEDU).